La manutenzione delle Caldaie a gas è obbligatoria?
Alcune notizie apparse sul web circa la fine dell’obbligo di manutenzione annuale delle caldaie a gas hanno creato non poca confusione tra i cittadini.
Le notizie emerse dopo la pubblicazione del dpr 74/13 in realtà confondevano alcune voci, come per esempio, la manutenzione ordinaria e il controllo di efficienza energetica.
Il dpr 74/13 ha prescritto l’obbligo di eseguire controlli di efficienza energetica con una cadenza quadriennale fino ad un max di potenza di 100 kw per il combustibile naturale, mentre la stessa, risulta dimezzata in caso di combustibili liquidi
Da qui è partito il caos mediatico di alcune associazioni di categoria le quali sostenevano (alcune lo sostengono ancora!) che la manutenzione (cosa ben diversa dal controllo di efficienza energetica) venisse eseguita anch’essa ogni 4 anni a scapito della sicurezza.
Chi ha ben definito la diversità delle operazioni sopra descritte è il D.M. 22/11/2012 il quale tramite l’allegato A definisce i ruoli delle due operazioni affidando: ad una il controllo per l’efficienza energetica, all’altra, la manutenzione, il compito di preservare la sicurezza.
Si dico bene: la sicurezza: stiamo parlando di apparecchi a gas alimentati a corrente i quali riscaldano circuiti idrici a pressione!! Per tanto il dpr 74/13 tramite l’articolo 7 comma 1 definisce le scadenze delle manutenzioni ordinarie affidando in primis all’installatore o al manutentore il compito di indicare modalità e frequenze con le quali eseguire questi controlli.
In assenza di dette istruzioni ci si affida al costruttore dell’apparecchio, il quale indica nel libretto uso e manutenzione, le modalità e raccomanda per la sicurezza con che frequenza eseguirlo.
Infine vi sono le norme Uni Ce.
Le sanzioni previste per gli utenti che non rispettano le prescrizioni sopra elencate partono da € 500,00 fino ad un max di € 3.000,00 mentre per gli operatori del settore, Installatori e Manutentori che non danno delle direttive circa le manutenzioni, le sanzioni partono da € 1000,00 fino ad un max di € 6000,00.
Il dpr 74/13 ha prescritto l’obbligo di eseguire controlli di efficienza energetica con una cadenza quadriennale fino ad un max di potenza di 100 kw per il combustibile naturale, mentre la stessa, risulta dimezzata in caso di combustibili liquidi
Da qui è partito il caos mediatico di alcune associazioni di categoria le quali sostenevano (alcune lo sostengono ancora!) che la manutenzione (cosa ben diversa dal controllo di efficienza energetica) venisse eseguita anch’essa ogni 4 anni a scapito della sicurezza.
Chi ha ben definito la diversità delle operazioni sopra descritte è il D.M. 22/11/2012 il quale tramite l’allegato A definisce i ruoli delle due operazioni affidando: ad una il controllo per l’efficienza energetica, all’altra, la manutenzione, il compito di preservare la sicurezza.
Si dico bene: la sicurezza: stiamo parlando di apparecchi a gas alimentati a corrente i quali riscaldano circuiti idrici a pressione!! Per tanto il dpr 74/13 tramite l’articolo 7 comma 1 definisce le scadenze delle manutenzioni ordinarie affidando in primis all’installatore o al manutentore il compito di indicare modalità e frequenze con le quali eseguire questi controlli.
In assenza di dette istruzioni ci si affida al costruttore dell’apparecchio, il quale indica nel libretto uso e manutenzione, le modalità e raccomanda per la sicurezza con che frequenza eseguirlo.
Infine vi sono le norme Uni Ce.
Le sanzioni previste per gli utenti che non rispettano le prescrizioni sopra elencate partono da € 500,00 fino ad un max di € 3.000,00 mentre per gli operatori del settore, Installatori e Manutentori che non danno delle direttive circa le manutenzioni, le sanzioni partono da € 1000,00 fino ad un max di € 6000,00.
LA MAPPA DEI CONTROLLI
Purtroppo alcune regioni, non tutte si sono adeguate alla norma nazionale, in alcuni casi dove si è legiferato sono state introdotte norme di controlli sulla efficienza energetica con periodicità più ravvicinata con maggiore frequenza rispetto alla norma nazionale su pressione delle associazioni degli operatori del settore, introducendo sanzioni come deterrenti oltre che controlli ispettivi e con la definizione di un catasto degli impianti in ogni regione.
Questa disomogeneità causa incertezza e confusione per i cittadini, e la costruzione in corso di un catasto nazionale impone omogeneità nel rispetto delle norme nazionali sulla manutenzione ed sulla efficienza energetica.
Ci sarebbe certamente bisogno di una campagna informativa nazionale istituzionale come prevede esplicitamente il 74 /2013 che purtroppo non c’è.
Va inoltre chiarita e spiegata bene la differenza nei consumatori tra “controllo sulla efficienza energetica (prova fumi)” e la “manutenzione della caldaia” su materie inelle quali la disinformazione interessata degli operatori confonde il cittadino.
Questa disomogeneità causa incertezza e confusione per i cittadini, e la costruzione in corso di un catasto nazionale impone omogeneità nel rispetto delle norme nazionali sulla manutenzione ed sulla efficienza energetica.
Ci sarebbe certamente bisogno di una campagna informativa nazionale istituzionale come prevede esplicitamente il 74 /2013 che purtroppo non c’è.
Va inoltre chiarita e spiegata bene la differenza nei consumatori tra “controllo sulla efficienza energetica (prova fumi)” e la “manutenzione della caldaia” su materie inelle quali la disinformazione interessata degli operatori confonde il cittadino.